STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA*
* Lo Statuto deve intendersi integrato dai seguenti provvedimenti dei probiviri
ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
La Camera Penale di Torre Annunziata è stata costituita, a tempo indeterminato, il 14 aprile 1996 e da tale data adempie i propri scopi.
E’ un’associazione volontaria, senza fine di lucro, che opera perla realizzazione degli scopi statutari.
La sua denominazione è: CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA, aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane, e può essere intitolata a un Avvocato, che abbia recato lustro al prestigio dell’Avvocatura Penale e della Camera Penale di Torre Annunziata.
Dispone di un logo, da riprodursi su tutti gli atti ufficiali, ogni documento e tutte le comunicazioni che ne annunzino le attività. Esso consiste in un quadrato di colore blu, suddiviso da una croce bianca in quattro quadrati. Nei due quadrati superiori sono inscritte, a carattere corsivo maiuscolo, di colore bianco: la lettera C, in quello di sinistra; la lettera P, in quello di destra; nei due quadrati inferiori sono iscritte, sempre a carattere corsivo maiuscolo, di colore bianco, la lettera T, nel quadrato di sinistra, e la lettera A, nel quadrato di destra. Lungo il lato sinistro esterno del quadrato maggiore è scritta, in caratteri corsivi maiuscoli, di colore blu, la parola LIBERTA’; lungo il lato superiore del quadrato maggiore, all’esterno, è scritta, in carattere corsivo maiuscolo di colore blu, la parola VERITA’; lungo il lato destro esterno del quadrato maggiore, in carattere corsivo maiuscolo, di colore blu, è scritta la parola GIUSTIZIA. A partire da sinistra, a semicerchio, il simbolo è circondato, come da una corona, dalla scritta in corsivo maiuscolo di colore blu: CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA. Immediatamente a destra del Logo, a metà del simbolo, reca la scritta: “Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane”. Tale ultima dicitura, per necessità grafiche, potrà anche essere apposta sotto il simbolo, in posizione ben centrata. Essa, in ogni caso, dovrà sempre essere accompagnata dal Logo e simbolo dell’Unione delle Camere Penali Italiane ed essere realizzata in modo conforme al simbolo dell’Unione.
E’ vietata l’utilizzazione del simbolo e del logo della Camera Penale di Torre Annunziata, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha sede nel Palazzo di Giustizia di Torre Annunziata.
Il suo codice fiscale è: 90027610634
ART. 2 – SCOPI
La Camera Penale di Torre Annunziata ha i seguenti scopi:
- tutelare le libertà costituzionali ed i diritti fondamentali dell’Uomo, individuati dalle leggi nazionali ed internazionali;
- vigilare sulla corretta applicazione delle regole del giusto processo, descritte dall’art. 111 della Costituzione Italiana, assumendo ogni iniziativa per contrastare interpretazioni e prassi in conflitto con esse;
- preservare l’intangibilità del diritto di difesa, previsto dall’art. 24 della Costituzione, quale irrinunciabile patrimonio di civiltà di ogni società democratica;
- difendere gl’insopprimibili diritti di libertà ed autonomia dell’Avvocato nell’esercizio della sua funzione e promuovere il prestigio dell’Avvocatura Penale;
- incentivare lo studio e l’approfondimento del diritto penale, processuale penale e delle scienze forensi, con pubblicazioni e l’organizzazione di convegni congressi, incontri, dibattiti, tavole rotonde;
- curare i rapporti con l’Unione delle Camere Penali Italiane, le Istituzioni Forensi, le altre Associazioni Forensi e l’Ordine Giudiziario;
- provvedere all’organizzazione del corso di formazione per difensori d’ufficio;
- assumere iniziative di solidarietà nei confronti dei colleghi e promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra essi, contrastando tutte le condotte di concorrenza sleale.
ART. 3 – GLI ORGANI –
Gli organi della Camera Penale di Torre Annunziata sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l’Ufficio di Presidenza;
- il Collegio dei Probi Viri.
ART. 4 – I SOCI –
Possono essere soci tutti gli Avvocati ed i Praticanti abilitati, anche di altri fori, iscritti nel relativo Albo Professionale, che esercitino la professione in modo prevalente nel settore penale.
L’iscrizione, previo esame della domanda, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, all’esito di un accertamento della sussistenza del requisito soggettivo, indicato nel comma precedente.
La domanda deve, a pena d’inammissibilità, recare la sottoscrizione del richiedente e, nel caso di Praticante abilitato, quella dell’Avvocato presso il cui studio professionale viene svolta la pratica, se già socio.
Il Consiglio Direttivo, prima della delibera di accoglimento della domanda d’iscrizione, può convocare il richiedente, al fine di accertare concretamente l’esercizio prevalente della professione nel settore penale e richiedere, se necessario, la produzione delle prove relative.
La delibera di ammissione o di rigetto della domanda è comunicata a mezzo pec al richiedente, è pubblicata sul sito della Camera Penale di Torre Annunziata e resta affissa nella bacheca della sede per i 7 giorni successivi alla decisione.
Avverso la delibera del Consiglio Direttivo, è ammesso, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione, ricorso al collegio dei Probi Viri, che decide, inappellabilmente, nei 15 giorni successivi al ricevimento degli atti.
La delibera di rigetto della domanda può essere impugnata soltanto dal richiedente, quella d’iscrizione da qualsiasi socio entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito o dalla affissione in bacheca.
La domanda rigettata, per difetto del requisito soggettivo indicato nel comma 1, non può essere ripresentata, se non è trascorso almeno un anno dalla data del rigetto.
Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa, entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2 dello Statuto.
Decorso tale termine, l’iscritto è sospeso, senza necessità di alcun provvedimento, dalla condizione di socio. La sospensione cessa solo dopo ch’egli ha documentato il pagamento di tutte le quote associative arretrate.
Trascorso un anno senza che vi abbia provveduto, viene cancellato dall’elenco dei soci.
ART. 5 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI –
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, se non vi sono state assemblee straordinarie.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in presenza di situazioni di gravità ed urgenza o per la modifica dello statuto, ed, obbligatoriamente, se ne fanno richiesta 50 soci o almeno la maggioranza di essi, in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata con un preavviso di almeno 5 giorni e quella Straordinaria anche di sole 24 ore. La comunicazione è affissa nella bacheca dell’associazione.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci ed, in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, se non diversamente previsto, con la presenza di almeno un terzo dei soci anche in seconda convocazione.
L’Assemblea delibera sui temi all’ordine del giorno a maggioranza dei presenti, se non è richiesta una maggioranza qualificata, e con voto palese.
L’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria viene predisposto dal Consiglio Direttivo, anche tenendo conto delle indicazioni dei soci ed ugualmente per quello dell’Assemblea Straordinaria. Ma se essa viene convocata su richiesta di 50 soci ovvero della maggioranza di essi, deve contenere gli argomenti indicati dai richiedenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di altri due soci, per delega scritta, depositata al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio della stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio dei Probi Viri o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea può designare un Ufficio di Presidenza e nominare scrutatori, nel numero necessario ad assicurare l’esatta attribuzione dei voti e, quando richiesta, la verifica del numero legale.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.
ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO –
E’ composto da 9 soci, tra i quali un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Viene eletto nel rispetto delle regole indicate nell’art.14 dello Statuto.
Dura in carica due anni e può essere rieletto.
Viene convocato dal Segretario ed è validamente composto con la presenza di cinque componenti, purché due siano membri dell’Ufficio di Presidenza.
Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Ogni componente ha l’obbligo della partecipazione alle riunioni. Qualora sia assente, senza giustificato motivo, ad almeno 8 riunioni, viene dichiarato decaduto, ed il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina un sostituto. Analogamente provvede nel caso di dimissioni di altri componenti.
La decadenza o le dimissioni, anche non contemporanee, di almeno 5 dei componenti inizialmente eletti, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo, che ha l’obbligo, nel termine previsto dall’art.13, comma 1, dello statuto, d’indire nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo:
- determina e promuove l’iniziativa politica dell’associazione;
- delibera l’iscrizione e la cancellazione dei soci;
- proclama le astensioni, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, e ne indica i giorni;
- designa i delegati al Congresso Ordinario e Straordinario dell’UCPI;
- esercita l’azione disciplinare e deferisce l’incolpato al giudizio dei Probi Viri;
- fissa l’ammontare della quota associativa, anche differenziandone l’importo, per fasce d’età;
- nomina i componenti le commissioni di studio;
- sceglie i relatori, anche non soci, per i convegni e le manifestazioni culturali che organizza od a cui viene invitata la Camera Penale di Torre Annunziata;
- iscrive i soci onorari;
- assicura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei Soci.
La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di:
- Presidente e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati;
- Presidente o Componente del Consiglio Nazionale Forense;
- Presidente o Dirigente di altre associazioni forensi;
e con la funzione di :
- Parlamentare Europeo o Nazionale;
- Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;
- Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o Circoscrizionale;
- Presidente di Regione, Consigliere ed Assessore Regionale;
- Presidente o Consigliere di Città Metropolitana.
Nessuno può essere candidato alla carica di componente il Consiglio Direttivo, se versa in una delle condizioni d’incompatibilità, indicate nel comma precedente, e non si sia dimesso da tali cariche o funzioni, prima della presentazione della candidatura. In caso di sopravvenuta incompatibilità, decade dalla carica di componente il Consiglio Direttivo, se non opta, subito dopo il verificarsi dell’incompatibilità, per la carica di componente il Consiglio Direttivo, dimettendosi dalla carica o funzione che lo rende incompatibile.
ART. 7 – L’UFFICIO DI PRESIDENZA –
E’ composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Promuove l’iniziativa politica, anche di concerto con le altre Camere Penali, curai rapporti con l’UCPI ed è l’organo esecutivo delle deliberazioni del consiglio direttivo.
ART. 8 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO –
Il Presidente del Consiglio Direttivo:
- ha la rappresentanza dell’Associazione e ne è responsabile legale;
- presiede il Consiglio Direttivo, ne dirige e coordina le attività, fissa l’ordine del giorno delle sue riunioni, inserendovi anche gli argomenti proposti dagli altri componenti;
- interviene, personalmente o a mezzo di un suo sostituto, alle manifestazioni per le quali il Consiglio Direttivo abbia accettato l’invito o concesso il patrocinio.
- sottoscrive tutti gli atti del Consiglio Direttivo.
Dura in carica due anni e non può essere rieletto per più di due bienni consecutivi.
Cessa dalle sue funzioni:
- in caso di dimissioni o d’impedimento duraturo;
- di sfiducia decretata da almeno 5 componenti il consiglio direttivo o dalla maggioranza dei soci, all’esisto di assemblea straordinaria, convocata specificamente per tale ragione;
- di violazioni disciplinari gravi, accertate dal collegio dei Probi Viri in seguito a procedimento disciplinare;
- di sopravvenuta incompatibilità, ex art. 6, comma 9 dello statuto.
Le dimissioni o la decadenza comportano lo scioglimento del Consiglio Direttivo e l’obbligo d’indire le elezioni, nel termine previsto dall’art. 13 comma 1 dello statuto.
Non può essere sostituito, anche con il suo consenso, prima della conclusione del mandato.
ART. 9 – IL VICEPRESIDENTE-
Sostituisce il Presidente, in sua assenza o per sua delega, e ne esercita le medesime funzioni.
In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, convoca, nel termine di cui all’art. 13, comma 1, l’Assemblea elettorale. Se anch’egli è dimissionario o decaduto, provvedono alla suddetta convocazione, in ordine successivo, il Segretario, il Tesoriere o il Consigliere più anziano per iscrizione nell’Albo.
ART. 10 – IL SEGRETARIO –
Convoca il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente o di almeno 3 componenti.
Redige il verbale di ogni seduta e ne assicura la conservazione.
Cura l’archivio, anche telematico, e provvede ad inserirvi tutti i verbali e gli atti ufficiali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Provvede a tutti gli adempimenti esecutivi necessari per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Sottoscrive, con il Presidente, tutti gli atti.
Esercita le funzioni di Presidente, in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente.
ART. 11 – IL TESORIERE –
E’ responsabile del patrimonio dell’Associazione, costituito dalle quote associative, versate dai soci, dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti in favore dell’Associazione, e dai beni strumentali ed essa appartenenti.
Incassa le quote sociali, rilasciandone ricevuta; provvede, ogni anno, ad avvisare, entro il 28 febbraio, i soci della scadenza del termine per il versamento della quota associativa, fissato per il 31 marzo, indicandone le modalità e comunicando le conseguenze, previste dallo statuto, per il mancato pagamento.
Avverte i Soci, che non vi abbiano provveduto, della morosità e della sospensione della qualità di socio, sino a quando non l’avranno interamente sanata.
Paga le spese ed elargisce i contributi, deliberati dal Consiglio Direttivo.
Esegue le operazioni sul conto corrente dell’associazione, del quale ha la gestione e la responsabilità.
Redige il bilancio annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Viene sostituito, con il voto favorevole di almeno 4 componenti il Consiglio Direttivo, in caso d’inadempimento continuativo o di grave negligenza.
ART. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI –
E’ composto da un Presidente, due Componenti effettivi, un primo ed un secondo Supplente.
In caso di assenza o impedimento dei suoi componenti, questi vengono sostituiti, in ordine successivo, dal primo e dal secondo supplente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal componente effettivo più anziano per iscrizione nell’Albo Professionale.
Il Collegio dei Probi viri è la coscienza morale dell’associazione e può dettare, d’iniziativa o a richiesta dei soci, le regole di partecipazione alla vita associativa, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.
Le sue decisioni, conservate nell’archivio dell’Associazione, costituiscono precedente giurisprudenziale, applicabile a tutti i casi simili salvo sua differente determinazione, resa per iscritto e con congrua motivazione.
Ha competenza esclusiva nell’interpretazione delle norme statutarie e rende le sue decisioni in forma scritta. Esercita, ex art. 16 dello statuto, la giurisdizione disciplinare ed ha competenza esclusiva nella celebrazione del relativo procedimento e nell’irrogazione delle eventuali sanzioni.
Viene eletto, nel rispetto dell’art. 14 dello statuto, e resta in carica sino alla decisione sui ricorsi elettorali relativi alle elezioni successive.
Può essere rieletto. Valgono per il Presidente e per i Componenti Effettivi e Supplenti le medesime ragioni d’incompatibilità previste per il Consiglio Direttivo.
ART. 13 – LE ELEZIONI –
Entro, e non oltre, un mese dalla scadenza del mandato o dallo scioglimento per altra causa del consiglio direttivo in carica, debbono tenersi le elezioni.
Almeno due mesi prima, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea elettorale e comunica la data della consultazione per l’elezione del Presidente del Consiglio Direttivo e, con lui, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi viri.
L’elezioni si svolgono in un’unica giornata. Può essere disposto, per favorire l’esercizio del diritto di voto, che si tengano in due giorni, purché consecutivi. Il seggio apre alle ore 8,30 e chiude alle ore 14.00. Sono ammessi a votare i soci che, alle ore 14.00, sono in fila per votare.
Hanno il diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento di tutte le quote associative ed iscritti da almeno un anno.
Il Consiglio Direttivo, trenta giorni prima delle elezioni, deposita l’elenco dei Soci che hanno diritto di votare, secondo quanto stabilito nel comma precedente. Deposita, inoltre, un secondo elenco, contenente gl’iscritti sospesi perché non in regola con il versamento delle quote associative, la precisazione delle quote arretrate e l’indicazione del termine entro il quale provvedere al versamento delle stesse.
Sono ammessi a votare soltanto i soci inseriti nel primo dei due elenchi, e quelli che, indicatinel secondo, dimostrino di aver provveduto al versamento di quanto dovuto entro il termine prescritto.
Avverso la convocazione dell’Assemblea Elettorale, la compilazione dei due elenchi previsti dal comma 5 ed il rispetto delle procedure precedenti le elezioni, è ammesso, entro il termine perentorio di tre giorni, ricorso motivato al collegio dei Probi Viri, che decide inappellabilmente entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione del ricorso che il Consiglio Direttivo deve trasmettergli immediatamente.
Le decisioni del Collegio dei Probi Viri di accoglimento del ricorso o di sue parti sono immediatamente esecutive senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Ogni eccezione non proposta nel ricorso è sanata e non può essere più dedotta. Neppure possono essere riproposte le questioni, rappresentatenel ricorso, ma rigettate dal Collegio dei Probi Viri.
Entro 7 giorni liberi precedenti, il Consiglio Direttivo nomina tra i Soci, nelle condizioni previste dell’art. 13 comma 4 dello statuto, non componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probi Viri e non indicati nelle liste dei candidati o risultanti tra i sottoscrittori delle stesse, il Presidente del Seggio Elettorale, il quale designa gli altri due Componenti, di cui uno con funzione di Segretario, e può nominare, nel numero ritenuto necessario, scrutatori che collaborino nelle operazioni di scrutinio.
Entro e non oltre i trenta giorni precedenti le elezioni, debbono essere presentate le candidature a Presidente del Consiglio Direttivo. A pena d’inammissibilità, ogni candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo dev’essere accompagnata:
a. dall’indicazione dei 8 componenti il Consiglio Direttivo, con la specificazione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
b. all’indicazione del Presidente del Collegio dei Probi Viri, dei due Componenti Effettivi e dei due Supplenti;
c. dalla sottoscrizione di almeno 10, e non più di 20 soci, nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 4, non candidati alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo o di componente dello stesso, di Presidente del Collegio dei Probi Viri o di Componente effettivo o supplente di tale Collegio e non sottoscrittore di alte candidature.
Tutti i candidati alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo, di Componenti del Consiglio Direttivo e di Presidente del Collegio di Probi Viri o di Componenti Effettivi o Supplenti di tale Collegio, debbono, a pena d’inammissibilità della candidatura, essere in regola con il pagamento della quota associativa, al momento della presentazione della candidatura.
Il Consiglio Direttivo, verificati il rispetto del termine per la presentazione delle candidature e la loro ammissibilità, siccome stabilito nel comma precedente, decide, nello stesso giorno di scadenza del termine di presentazione delle candidature, l’ammissione o il rigetto delle stesse. Il rigetto della candidatura a Presidente del Consiglio direttivo comporta l’esclusione di tutti i candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probi Viri a lui collegati.
Avverso tale decisione è ammesso, nel termine perentorio di tre giorni, ricorso motivato al Collegio dei Probi Viri il quale decide, entro e non oltre i successivi tre giorni.
ART. 14 – LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Prima dell’apertura del seggio, il Presidente sottoscrive le schede, appositamente predisposte.
Ogni scheda deve contenere l’indicazione del nome di tutti i candidati alla Presidenza del Consiglio Direttivo, dei Componenti il Consiglio, con la specificazione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, del Presidente del Collegio dei Probi Viri e dei Componenti effettivi e supplenti, collegati a ciascun candidato alla Presidenza.
Il voto è individuale e segreto e viene espresso con un segno, tracciato su un posto della scheda che ne consenta l’attribuzione senz’incertezze.
Il voto è nullo in presenza di qualsiasi segno che potrebbe determinare il riconoscimento dell’elettore, o se non è possibile attribuirlo con certezza ad uno dei candidati.
Terminate le operazioni di voto, il Presidente del Seggio Elettorale dà immediatamente inizio allo scrutinio, al quale ogni socio ha diritto di assistere.
Attribuisce i voti ad ogni candidato alla Presidenza del Consiglio Direttivo. Indica le schede bianche e, per quelle nulle, ne specifica, nel verbale, le ragioni.
Il sistema elettorale è maggioritario e viene eletto Presidente del Consiglio Direttivo il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. La sua elezione comporta l’elezione di tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probi Viri, a lui collegati.
In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano per iscrizione nell’albo. In caso di ulteriore parità, quello più anziano per età anagrafica. E, infine, se permane la parità, il candidato sorteggiato.
Il Presidente ed i Componenti il Seggio Elettorale sottoscrivono il verbale, dal quale debbono risultare tutte le operazioni compiute, il risultato finale, l’indicazione dei voti ottenuti da ciascun candidato, le schede bianche e nulle, la proclamazione dell’eletto.
Avverso la procedura di nomina del Presidente del Seggio Elettorale, i verbali delle operazioni elettorali e la proclamazione dell’eletto, è ammesso, nel termine perentorio di tre giorni, ricorso motivato al Collegio dei Probi Viri, che decide, inappellabilmente, entro e non oltre sette giorni. Il termine per il ricorso decorre dalla proclamazione dell’eletto.
Il ricorso deve riguardare, a pena d’inammissibilità:
- la nomina a Presidente del Seggio Elettorale di un Socio non in regola con il pagamento della quota associativa, iscritto da meno di un anno o incompatibile, ex art. 13, comma 9 dello statuto.
- la decisione del Presidente del Seggio Elettorale di consentire o vietare l’esercizio del diritto di voto, in violazione delle norme dello statuto;
- l’erronea attribuzione dei voti, l’errore nel loro conteggio o la valutazione delle schede bianche o nulle;
- evidenti condotte di broglio elettorale.
Il ricorso è inammissibile, se privo della sottoscrizione o della specifica indicazione delle ragioni di doglianza, se proposto fuori termine o al di fuori dei casi consentiti. E’, altresì, inammissibile se il suo eventuale accoglimento non comporterebbe la modifica del risultato elettorale.
L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio.
Il Presidente eletto può far pervenire al Collegio dei Probi Viri, senza ritardarne la decisione, proprie osservazioni sulla regolarità del voto.
Se il Collegio dei Probi Viri annulla il risultato elettorale, fissa, entro dieci giorni, la data delle nuove elezioni. Gli atti validi del procedimento elettorale annullato non debbono essere ripetuti.
Non possono esserepresentate nuove candidature.
Se interviene rinunzia a tutte le candidature, il Collegio dei Probi Viri fissa le nuove elezioni dopo tre mesi. Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l’ordinaria amministrazione, sino alle nuove elezioni.
ART. 15 – I SOCI ONORARI –
Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari, da iscrivere in un Albo speciale, denominato Albo d’Onore, quegli Avvocati, anche di altri Fori, i quali, per altezza morale, spessore culturale, e capacità professionale, abbiano recato lustro all’Avvocatura Penale.
La nomina a Socio onorario, salvo sopravvenute cause d’indegnità, è a vita.
I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e, a decorrere dalla nomina, sono titolari di tutti i diritti dei soci ordinari.
ART. 16 – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE –
Costituiscono illecito disciplinare la violazione delle norme dello Statuto e delle regole di correttezza, trasparenza o lealtà nell’esercizio dell’attività professionale o nel rapporto tra colleghi.
Costituiscono, altresì, illecito disciplinare le condotte dolose che arrechino pregiudizio al prestigio o all’onore dell’Avvocatura o ne appannino o indeboliscano le prerogative di libertà ed autonomia.
Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo d’iniziativa o in seguito ad esposto dei Soci.
Il Consiglio Direttivo acquisisce le informazioni, le testimonianze e la documentazione necessaria.
Convoca il socio interessato, il quale ha diritto di farsi assistere da altro Socio, gli specifica l’addebito, gli comunica le risultanze acquisite, ne ascolta le ragioni, raccoglie le prove ed i documenti da lui prodotti, svolge, se necessari, gli accertamenti da lui richiesti.
Se non ritiene di archiviare per insussistenza del fatto, per l’estraneità del socio all’addebito o per l’irrilevanza della condotta, trasmette, senza ritardo,la documentazione ed i verbali al Collegio dei Probi Viri.
Il Presidente convoca il Collegio per la decisione.
Il Collegio dei Probi Viri può procedere a qualsiasi attività, utile per l’accertamento del fatto, se anche già compiuta dal consiglio direttivo. Convoca il Socio interessato, il quale ha diritto all’assistenza di un altro Socio, e ne acquisisce le dichiarazioni. Se non decide di prosciogliere il socio, perché il fatto non sussiste, non lo ha commesso o non ha rilievo disciplinare, applica, in rapporto alla gravità dell’addebito, la sanzione dell’ammonimento, della censura o dell’espulsione dall’Associazione.
La decisione del Collegio dei Probi Viri, sottoscritta da tutti i componenti il Collegio, viene depositata insieme con la motivazione scritta ed è inappellabile.
ART. 17 – LE MODIFICHE DELLO STATUTO.
Lo Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Straordinaria, convocata espressamente per decidere sulla proposta di modifica, e con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
NORME TRANSITORIE
Art. 1
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea.
Art. 2
L’Art.11 comma 2 entra in vigore il 1 Gennaio 2020.
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 1
Il testo dello Statuto, approvato dall’Assemblea, ne costituisce la versione ufficiale.
Verrà redatto in tre copie identiche, tutte sottoscritte dai componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi Viri e dal Presidente dell’Assemblea.
E’ custodito, in uno con il verbale dell’Assemblea che lo ha approvato, nell’archivio, anche telematico, dell’associazione.
Il verbale dell’Assemblea e le tre copie sottoscritte costituiscono l’unica fonte legittima delle norme statutarie.
E’possibile ottenerne copia e, da parte degli aventi interesse, anche con attestazione di conformità all’originale.
Testo dello Statuto in vigore fino al 13/03/2019
Art. 1
In data 14 aprile 1994, a seguito della legge 11 febbraio 1992, istitutiva del Tribunale di Torre Annunziata, è stata costituita a tempo indeterminato la Camera Penale del circondario di Torre Annunziata. Essa è una associazione volontaria senza scopo di lucro ed ha sede presso il Palazzo di Giustizia oplontino; aderisce all’Unione Camere Penali Italiane di cui condivide i principi statutari, gli scopi sociali ed il marchio esclusivo.
Il suo C.F. è il seguente: 90027610634
Art. 2
Scopi dell’ Associazione, in sintonia con l’Unione Camere Penali Italiane, sono:
Promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;
Operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionale ed internazionali;
Tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali degli avvocati, anche attraverso l’elaborazione, la promozione e sottoscrizione di protocolli di intesa ed ogni altra iniziativa destinata a migliorare l’esercizio della giurisdizione;
Promuovere iniziative culturali, politiche e di studio volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere e sviluppare lo studio delle materie giuridico-penali, a dibattere ed approfondire le questioni di maggiore interesse collettivo, a garantire l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione;
Contribuire ad instaurare rapporti di correttezza con i magistrati e gli operatori di Giustizia del circondario, nell’ottica di una vigilanza attenta sulla corretta applicazione della legge;
Vigilare che il diritto di difesa sia adeguatamente tutelato quale strumento fondamentale di garanzia dei diritti inviolabili del cittadino contro il degenerare di prassi giudiziarie contrarie ai principi del giusto processo, informando a tal fine l’opinione pubblica sui problemi dell’amministrazione della giustizia;
Assumere iniziative di solidarietà nei confronti di colleghi nell’ambito della difesa degli interessi generali dell’avvocatura.
Art. 3
Possono essere soci della Camera Penale tutti i legali in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dal presente Statuto che siano regolarmente iscritti all’Albo professionale e che esercitino in modo continuativo la professione forense. I soci si dividono in:
a) Soci effettivi:
Gli avvocati ed i praticanti avvocati abilitati
b) Soci onorari:
Avvocati eminenti che per cultura e straordinari meriti professionali abbiano conferito lustro e prestigio al foro penale ovvero abbiano dimostrato particolare attenzione per i suoi problemi.
Requisiti per essere ammessi alla qualità di socio e di ottenere i diritti di elettorato attivo e passivo sono:
Esercizio della professione prevalentemente nel campo penale
Non iscrizione a Camera Civile
Pagamento della quota annuale di iscrizione
Art. 4
Sarà espulso il socio che venga meno agli obblighi morali e professionali derivanti dal presente Statuto, che comprometta il prestigio della Camera Penale ovvero mantenga una condotta gravemente riprovevole rispetto alla deontologia professionale. Il socio sottoposto a processo penale, rinviato a giudizio, sarà soggetto a valutazione da parte del Collegio dei Probiviri, che potrà in relazione alla gravità dell’imputazione ed a seguito di audizione dell’interessato, proporne l’espulsione al consiglio direttivo. Il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota annuale di iscrizione sarà dichiarato decaduto dal consiglio direttivo qualora, a seguito di invito scritto, a mezzo raccomandata, non vi ottemperi.
Art. 5
Sono Organi della Camera penale: Assemblea Generale dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente del Consiglio Direttivo; vice Presidente; Segretario; Tesoriere; Collegio dei Probiviri.
Art. 6
L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno, in seduta ordinaria entro il 31 marzo; in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravveda l’opportunità o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, che ne cura la sua pubblicizzazione mediante manifesti affissi nel Tribunale (e nelle sedi distaccate). Ogni socio partecipa personalmente all’Assemblea. Per la validità della prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può essere tenuta anche un’ora dopo la prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti
Le deliberazioni dell’Assemblea, sono vincolanti per tutti gli organi della Camera Penale per quanto attiene alle linee generali di indirizzo politico ed alle modifiche statutarie.
Art. 7
L’assemblea nomina il suo Presidente, il segretario, due scrutatori. L’assemblea ordinaria tratta de:
approvazione delle linee programmatiche e del consuntivo
elezione del consiglio direttivo
L’assemblea straordinaria tratta gli argomenti indicati all’o.d.g. e le modifiche dello statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni delibera di modifica dello statuto deve essere adottata a maggioranza assoluta dei soci.
Art. 8
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea degli iscritti. Esso è composto da undici membri – Presidente compreso – e nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Si riunisce su comunicazione anche orale del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
La prima riunione utile del Consiglio direttivo, dopo le elezioni, è presieduta dal consigliere più anziano dì età e così fin quando non viene nominato il Presidente
Art. 9
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo della Camera Penale.
Esso provvede a:
Accogliere o espellere soci o a dichiararne la decadenza;
Attuare le direttive programmatiche formulate dall’Assemblea;
Redigere i rendiconti annuali preventivo e consuntivo, che restano ostensibili in qualsiasi momento ed ad ogni socio e che devono essere ratificati dall’Assemblea se ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei soci
Stabilire i contributi ordinari ed accogliere quelli straordinari eventualmente elargiti; i contributi ordinari relativi alla quota associativa sono determinati tenendo conto della quota da versare all’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane; la quota associativa dei praticanti avvocati non può superare il 60% della quota stabilita per gli avvocati
Nominare commissioni per particolari iniziative e manifestazioni culturali, associando eventualmente ad esse persone non iscritte all’Associazione, distintesi per particolari meriti culturali o scientifici;
Designare soci a prendere parte a convegni e manifestazioni esterne;
Nominare il collegio dei Probiviri;
Nominare eventualmente un presidente onorario scelto tra gli avvocati di maggiore prestigio e con un lungo esercizio professionale
Art. 10
Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea
La sua elezione avviene con il sistema maggioritario assoluto. Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Nessuno è eleggibile alla carica di Presidente per più di due volte consecutivamente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Convoca l’Assemblea; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; espleta ogni compito a lui demandato dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo.
Art. 11
Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Consiglio Direttivo in apposita seduta. È composto da tre membri scelti tra i soci di età superiore ai 45 anni e con anzianità di iscrizione all’albo di almeno 12 anni.
E’ organo giurisdizionale dell’Associazione ed elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri:
giudica suoi ricorsi elettorali;
giudica inappellabilmente sulle istanze di ammissione all’Associazione;
decide ogni ricorso dei soci, in particolare sulla gestione contabile, convocando l’Assemblea per la ratifica dei bilanci se ne è fatta rituale richiesta e vi è inerzia da parte del Presidente;
dirime ogni contrasto tra i soci e tra questi e gli organi sociali;
può, in caso di accertate violazioni dolose e su richiesta di almeno un terzo dei soci, dichiarare la decadenza del Presidente, del Consiglio Direttivo ed indire nuove elezioni;
decide sulle controversie di cui all’art. 4
Art. 12
Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza, di impedimento o su delega.
Il Segretario cura e conserva il libro dei Soci, il libro dei verbali ed ogni altra documentazione sociale. Egli controfirma tutti gli atti ufficiali della Camera Penale
Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi sociali ed è responsabile delle somme riscosse e delle spese effettuate; conserva e tiene aggiornato il libro cassa ed ogni altra documentazione contabile, redige annualmente i rendiconti che sottopone alla approvazione del Consiglio Direttivo.
Ha l’obbligo di fare esaminare in qualsiasi momento ed a qualsiasi socio tutta la documentazione finanziaria e contabile in suo possesso.
Il Segretario ed il Tesoriere sono revocabili in qualsiasi momento da parte del Presidente per gravi inadempienze nell’espletamento dei propri compiti.
Art. 13
Tutti gli Organi sociali hanno la durata di due anni.
La Carica di Presidente e di Consigliere del Consiglio Direttivo della Camera Penale è incompatibile con quella di Presidente o componente del Consiglio dell’Ordine Forense, con quella di Sindaco di un comune rientrante nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata, con la carica di consigliere o assessore regionale, con le carica di parlamentare nazionale od europeo, con cariche di governo.
L’elezione alle cariche incompatibili comporta la decadenza da quelle ricoperte nella Camera Penale, salvo diversa opzione.
Art. 14
L’Assemblea per le elezioni è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente ogni due anni, al termine del mandato e non oltre due mesi dalla scadenza di esso.
In caso di mancata convocazione dell’Assemblea per il rinnovo della cariche sociali, su ricorso, vi provvede il Collegio dei Probiviri.
Tutti i soci iscritti sono elettori ed eleggibili.
L’elenco degli aventi diritto al voto deve essere redatto e reso noto a cura del Comitato Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Esso è comprensivo dei vecchi soci non dichiarati decaduti e dei nuovi soci in regola con il pagamento della quota di iscrizione.
L’effettivo esercizio del diritto di voto da parte dei soci già inseriti nell’elenco degli iscritti è tuttavia subordinato al pagamento della quota associativa.
Le candidature, per liste di candidati, debbono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo uscente almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, a pena di esclusione.
Esse devono contenere i nominativi degli 11 candidati al Consiglio Direttivo.
Le liste dei candidati sono affisse nel seggio.
La scheda elettorale deve contenere le indicazioni delle varie liste presentate.
Le votazioni per eleggere il Consiglio Direttivo sono segrete.
Gli Avvocati aventi diritto esprimono il voto sulla scheda loro consegnata, barrando lo spazio in corrispondenza della lista che intendono votare.
Il Presidente del seggio elettorale, il segretario del seggio ed i due scrutatori che cureranno lo scrutinio sono nominati dal Consiglio direttivo uscente, sentiti i rappresentanti delle liste dei candidati.
Lo scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Al termine dello stesso il Presidente del seggio proclamerà la lista vincitrice.
Art. 15
Verranno proclamati eletti tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi.
In caso di parità si procederà a ballottaggio, nei 15 giorni successivi, tra le due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Avverso la proclamazione è ammesso ricorso scritto, da parte dei candidati, al Collegio dei Probiviri, per violazione delle norme statutarie e per gravi irregolarità procedurali entro e non oltre sette giorni dalla proclamazione.
Il ricorso è presentato al Presidente del Collegio dei Probiviri in carica, eventualmente prorogato per la decisione sui ricorsi elettorali, che deciderà entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso.
Art. 16
Il Segretario del Direttivo conserva gli atti e le schede elettorali non oltre tre mesi a far data dalle proclamazione; comunque conserverà il verbale dello scrutinio elettorale con l’indicazione dei voti attribuiti.
In caso di dimissioni, decadenza o altre cause estintive di uno o più Consiglieri in carica, il direttivo provvedere a convocare l’Assemblea per la loro sostituzione non oltre 60 giorni dalla causa estintiva.
Le dimissioni anche successive della maggioranza del Direttivo, comporterà la decadenza dell’intero organo e l’obbligo di nuove elezioni entro 60 giorni.
Nel periodo transitorio le funzioni di Presidente e dell’intero Direttivo saranno rispettivamente dal Presidente del Collegio di Probiviri e dal Collegio di Probiviri ai quali i membri dimissionari o decaduti hanno l’obbligo di consegnare tutti gli atti dell’Associazione.
Le nuove elezioni saranno indette dal Collegio dei Probiviri non oltre 60 giorni dalla decadenza del direttivo.